Cyberbullismo, la proposta di legge in 5 punti

1. La definizione di bullismo informatico

Il testo approvato dalla Camera martedì 20 settembre (242 sì, 73 no e 48 astensioni) definisce «bullismo» non solo «l’aggressione o la molestia reiterate», ma anche le «derisioni» che riguardano «la razza, la lingua, la religione, l’orientamento sessuale, l’opinione politica, l’aspetto fisico o le condizioni personali e sociali della vittima», maggiorenne o minorenne che sia. Il cyberbullismo consiste nella realizzazione di tali atti mediante strumenti informatici.
LE CRITICHE DI DOCTOROW. Tuttavia secondo Cory Doctorow, giornalista e blogger canadese esperto di diritti digitali, se la legge entrasse in vigore in questa forma il «gestore del sito» – definito in maniera generica come fornitore di contenuti su internet, esclusi gli access provider, i cache provider e i motori di ricerca – sarebbe obbligato a censurare qualunque «presa in giro» che la persona ‘criticata’ considerasse offensiva. Pena una multa di 100 mila euro. Le osservazioni di Doctorow sono state rilanciate in Italia da Valigia Blu.

2. L’oscuramento dei contenuti sul web

Chiunque ritenga di essere vittima di cyberbullismo, infatti, o anche un genitore in caso di vittima minorenne, potrà a norma di legge chiedere al gestore del sito internet, del social media o al titolare del trattamento dei dati personali di oscurare, rimuovere o bloccare i contenuti diffusi in Rete.
Se il soggetto che riceve la richiesta non provvede nel giro di 48 ore, l’interessato può rivolgersi al Garante della Privacy, che interviene direttamente entro le 48 ore successive. L’oscuramento può essere chiesto a titolo riparativo anche dallo stesso bullo del web che dovesse in un secondo momento ‘pentirsi’ delle proprie azioni.

3. Un docente anti-bullismo in ogni scuola

Tra le disposizioni della proposta di legge che al contrario hanno riscosso un consenso unanime, c’è la previsione che in ogni scuola venga individuato un referente per le iniziative contro il bullismo e il cyberbullismo. Al preside viene affidato il compito di informare tempestivamente le famiglie dei minori coinvolti, convocando se necessario tutti gli interessati per adottare da una parte misure di assistenza alla vittima, dall’altra sanzioni e percorsi rieducativi per il bullo.
LINEE-GUIDA STABILITE DAL MINISTERO. Al ministero dell’Istruzione spettano la predisposizione delle linee-guida, la formazione del personale e la promozione di un ruolo attivo degli studenti; ai singoli istituti l’educazione alla legalità e all’uso consapevole di internet. La polizia postale e le associazioni territoriali sono chiamate a collaborare alle iniziative organizzate a scuola, mentre presso la presidenza del Consiglio viene istituito un tavolo tecnico con il compito di redigere un piano di azione integrato per contrastare e prevenire il bullismo e realizzare una banca dati per il monitoraggio del fenomeno.

4. Inasprite le pene per lo stalking informatico

Il nuovo testo approvato alla Camera rafforza l’attuale aggravante prevista per gli atti persecutori commessi online, specificandone ulteriormente i contorni. Lo stalker informatico rischia la reclusione da uno a sei anni, e analoga pena varrà se il reato è commesso con scambio di identità, divulgazione di dati sensibili, diffusione di registrazioni di fatti di violenza o minaccia. In caso di condanna, inoltre, scatta la confisca obbligatoria di smartphone, tablet o pc.
IL NODO DEI PROFILI FAKE. La fattispecie particolare dello scambio di identità, tuttavia, fa sorgere la questione dei profili fake creati sui social network per prendere in giro personaggi pubblici. Come saranno giudicati i tweet di Renzo Mattei, Cippo Pivati e Gianni Kuperlo?  Che ne sarà delle video-parodie pubblicate su YouTube? Il confine tra satira e cyberbullismo, secondo i critici della proposta di legge, non è stato ben delineato dal legislatore nel passaggio a Montecitorio.

5. Ammonimento da parte del Questore

In presenza di reati non procedibili d’ufficio, e sempre che la vittima non abbia sporto querela, il bullo potrà essere formalmente ammonito dal Questore, che lo inviterà a non ripetere gli atti vessatori come oggi avviene per lo stalking. Se l’ammonimento non sortisce l’effetto sperato la pena viene aumentata. E se l’ammonito ha meno di 18 anni il Questore potrà convocarlo accompagnato da un genitore.

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